Dal 1° luglio 2014, per effetto del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sarà pari al 26% dei rendimenti maturati, diminuita al 12,5% per la quota di detti rendimenti forfettariamente riferita ai proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli stati e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986.
La informiamo che ai rendimenti maturati fino al 31/12/2011 verrà comunque applicata la tassazione del 12,5% che potrebbe essere oggetto di conguaglio fiscale in epoca successiva alla data di maturazione.
Ai rendimenti maturati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 verrà applicata la tassazione del 20%; tale aliquota è diminuita al 12,5% per la quota di detti rendimenti forfettariamente riferita ai proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli stati, inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986.