Si informa che, a seguito della conversione in legge del Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 (recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), è stata introdotta una limitazione alla detraibilità dei premi assicurativi corrisposti.

In base alla sopracitata normativa, è stato infatti ridotto l’ammontare annuo massimo di premio per il quale è possibile beneficiare della detrazione fiscale del 19%, così come di seguito indicato:

  Ante decreto fino a periodo di imposta 2012 (fino a dichiarazione dei redditi 2013) Per periodo di imposta 2013 (dichiarazione dei redditi 2014) A partire dal periodo di imposta 2014 (da dichiarazione dei redditi 2015 in poi)
Importo massimo su cui calcolare detrazione (cumulativo di tutti i premi/polizze che possono beneficiare delle detrazioni) 1291,14 630 530
Detrazione effettiva massima 245,32 119,70 100,70



Le polizze interessate dalla modifica sono quelle aventi per oggetto il rischio di:

  • Morte;
  • Invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa;
  • Non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (solo per il periodo di imposta 2013)

Sono inoltre interessate tutte le polizze vita e infortuni stipulate e rinnovate entro il 31/12/2000.

Per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, a partire dal periodo di imposta 2014, i relativi premi potranno ancora godere della detrazione nel limite di 1291,14 €, al netto dei premi corrisposti per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente per i quali opereranno invece i nuovi limiti sopra citati.

Sono invece esclusi da modifiche i premi/contributi versati a polizze previdenziali (PIP/FIP) e a fondi pensione per i quali permane immutata la deduzione (dall’imponibile) fiscale massima di euro 5.164,57 annui.